Art. 16
LEGGE 5 luglio 1961, n. 635
In vigore dal 12 ago 1961
Il Mediocredito provvederà ai finanziamenti previsti dagli della presente legge a valere sui mezzi finanziari a sua disposizione di cui alla lettera a) dell' della legge 25 luglio 1952, n. 949, all' della legge 4 febbraio 1956, n. 54, all' della legge 1 novembre 1957, n. 1987 e all' della legge 3 dicembre 1957, n. 1196.
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