Convenzione›Parte III
Art. 26
In vigore dal 20 ott 1961
Ai sensi della presente Convenzione si considerano quali autorità amministrative supreme i ministri competenti per le legislazioni enumerate nell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-26