ConvenzioneParte III

Art. 26

In vigore dal 20 ott 1961
Ai sensi della presente Convenzione si considerano quali autorità amministrative supreme i ministri competenti per le legislazioni enumerate nell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-26

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo