Convenzione›Parte III
Art. 21
In vigore dal 20 ott 1961
Il beneficio delle esenzioni da tasse, imposte e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Paesi per gli atti da produrre alle autorità e agli enti competenti di tale Paese è esteso agli atti da produrre per l'applicazione della presente Convenzione alle autorità e agli enti competenti dell'altro Paese. Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, da produrre per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto di legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.
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