Convenzione›Parte III
Art. 19
In vigore dal 20 ott 1961
Le autorità amministrative supreme dei due Paesi si comunicano in tempo utile tutte le disposizioni legislative e regolamentari modificanti le legislazioni enumerate nell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-19