Convenzione
Art. 14
In vigore dal 20 ott 1961
Paragrafo 1
I cittadini italiani e norvegesi non sono assoggettati alle
disposizioni della legislazione rispettivamente norvegese e italiana sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che limitano i diritti alle prestazioni per il fatto che gli interessati siano residenti nell'altro Paese. Le rendite sono corrisposte qualunque sia il Paese di residenza.
Paragrafo 2
Le maggiorazioni o altri benefici supplementari alle prestazioni
per infortunio sul lavoro o malattia professionale sono corrisposti alle persone indicate nel paragrafo 1 qualunque sia il Paese di residenza.
Paragrafo 3
Il cittadino di uno dei due Paesi che viaggia dall'uno all'altro
Paese è coperto dall'assicurazione contro l'infortunio che si verifichi durante il viaggio, qualora il suo datore di lavoro sia obbligato da contratto a pagare le spese di viaggio o a pagargli la retribuzione ordinaria per la durata del viaggio, e qualora il rapporto di lavoro sia soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-14