Convenzione

Art. 14

In vigore dal 20 ott 1961
Paragrafo 1 I cittadini italiani e norvegesi non sono assoggettati alle disposizioni della legislazione rispettivamente norvegese e italiana sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che limitano i diritti alle prestazioni per il fatto che gli interessati siano residenti nell'altro Paese. Le rendite sono corrisposte qualunque sia il Paese di residenza. Paragrafo 2 Le maggiorazioni o altri benefici supplementari alle prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale sono corrisposti alle persone indicate nel paragrafo 1 qualunque sia il Paese di residenza. Paragrafo 3 Il cittadino di uno dei due Paesi che viaggia dall'uno all'altro Paese è coperto dall'assicurazione contro l'infortunio che si verifichi durante il viaggio, qualora il suo datore di lavoro sia obbligato da contratto a pagare le spese di viaggio o a pagargli la retribuzione ordinaria per la durata del viaggio, e qualora il rapporto di lavoro sia soggetto all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
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urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-14

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