Convenzione

Art. 11

In vigore dal 20 ott 1961
Per beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria in Italia per il caso di malattia e maternità e l'assicurazione obbligatoria e volontaria contro la tubercolosi, i cittadini dei due Paesi che, dopo il trasferimento dalla Norvegia in Italia, siano stati iscritti a tali assicurazioni, hanno diritto a che sia tenuto conto dei periodi di assicurazione e di contribuzione compiuti in Norvegia. A questo scopo un intervallo che non ecceda la durata di 6 mesi fra la cessazione dell'assicurazione norvegese e l'inizio dell'assicurazione italiana non è preso in considerazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo