Convenzione›Parte II
Art. 6
In vigore dal 20 ott 1961
Il cittadino italiano ha diritto alle prestazioni per ciechi e
mutilati in base alla legislazione norvegese, alle stesse condizioni e nella stessa misura prevista per i cittadini norvegesi, a condizione che abbia risieduto in Norvegia complessivamente per almeno 5 anni e che, dopo il suo ultimo arrivo in Norvegia, sia stato atto a normale lavoro per almeno un anno.
Se l'evento che ha avuto per conseguenza la cecità o la
mutilazione si è verificato prima dell'ultimo arrivo in Norvegia, il periodo di residenza richiesto è di almeno 15 anni complessivamente, di cui almeno 5 anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-6