Convenzione›Parte I
Art. 1
In vigore dal 20 ott 1961
Convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Norvegia in materia di sicurezza sociale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUA MAESTÀ IL RE DI NORVEGIA,
animati dal desiderio di garantire i benefici delle legislazioni dei due Paesi in materia di sicurezza sociale ai cittadini italiani e norvegesi, hanno deciso di concludere una convenzione e a questo
scopo hanno nominato come loro plenipotenziari
Il Presidente della Repubblica italiana:
Sua Eccellenza l'on. Carmine DE MARTINO, Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri,
Sua Maestà il Re di Norvegia:
l'Ambasciatore di Norvegia in Italia Sua Eccellenza il signor Per
Preben PREBENSEN
i quali, dopo essersi scambiati i loro poteri, riconosciuti in
buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:
Paragrafo 1
La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:
1° in Italia:
a) l'assicurazione obbligatoria e volontaria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti;
b) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;
c) l'assicurazione obbligatoria e volontaria contro la
tubercolosi;
d) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri in
quanto concerne le prestazioni assicurative;
e) gli assegni familiari;
f) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali;
g) l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria, comprese le disposizioni sui sussidi straordinari di disoccupazione;
h) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate
categorie, in quanto - concernano i rischi coperti dalle legislazioni enumerate nelle lettere precedenti;
2° in Norvegia:
a) le pensioni di vecchiaia;
b) le pensioni ai ciechi ed ai mutilati;
c) l'assicurazione contro le malattie (assicurazioni per i casi
di malattia, maternità e morte);
d) le pensioni per i figli, in caso di perdita del
capofamiglia;
e) gli assegni per i figli;
f) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
g) l'assicurazione contro la disoccupazione;
h) i regimi speciali di pensioni per la gente di mare, per i
pescatori, per i lavoratori forestali e per gli operai alle dipendenze dello Stato;
i) il coordinamento delle pensioni e delle prestazioni in
materia di sicurezza sociale.
Paragrafo 2
La presente Convenzione si applica egualmente a tutti gli atti
legislativi o regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel paragrafo 1. Tuttavia essa non si applica:
a) agli atti legislativi o regolamentari concernenti un nuovo
ramo di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo al riguardo fra i due Paesi;
b) agli atti legislativi o regolamentari che estendano i rami
esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora il Governo del Paese interessato notifichi una opposizione al Governo dell'altro Paese entro i tre mesi successivi alla pubblicazione ufficiale di detti atti.
Storico versioni
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