ConvenzioneParte I

Art. 1

In vigore dal 20 ott 1961
Convenzione fra la Repubblica italiana ed il Regno di Norvegia in materia di sicurezza sociale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUA MAESTÀ IL RE DI NORVEGIA, animati dal desiderio di garantire i benefici delle legislazioni dei due Paesi in materia di sicurezza sociale ai cittadini italiani e norvegesi, hanno deciso di concludere una convenzione e a questo scopo hanno nominato come loro plenipotenziari Il Presidente della Repubblica italiana: Sua Eccellenza l'on. Carmine DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, Sua Maestà il Re di Norvegia: l'Ambasciatore di Norvegia in Italia Sua Eccellenza il signor Per Preben PREBENSEN i quali, dopo essersi scambiati i loro poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Paragrafo 1 La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: 1° in Italia: a) l'assicurazione obbligatoria e volontaria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; b) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie; c) l'assicurazione obbligatoria e volontaria contro la tubercolosi; d) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri in quanto concerne le prestazioni assicurative; e) gli assegni familiari; f) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; g) l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, comprese le disposizioni sui sussidi straordinari di disoccupazione; h) i regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie, in quanto - concernano i rischi coperti dalle legislazioni enumerate nelle lettere precedenti; 2° in Norvegia: a) le pensioni di vecchiaia; b) le pensioni ai ciechi ed ai mutilati; c) l'assicurazione contro le malattie (assicurazioni per i casi di malattia, maternità e morte); d) le pensioni per i figli, in caso di perdita del capofamiglia; e) gli assegni per i figli; f) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; g) l'assicurazione contro la disoccupazione; h) i regimi speciali di pensioni per la gente di mare, per i pescatori, per i lavoratori forestali e per gli operai alle dipendenze dello Stato; i) il coordinamento delle pensioni e delle prestazioni in materia di sicurezza sociale. Paragrafo 2 La presente Convenzione si applica egualmente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni enumerate nel paragrafo 1. Tuttavia essa non si applica: a) agli atti legislativi o regolamentari concernenti un nuovo ramo di sicurezza sociale, a meno che non intervenga un accordo al riguardo fra i due Paesi; b) agli atti legislativi o regolamentari che estendano i rami esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora il Governo del Paese interessato notifichi una opposizione al Governo dell'altro Paese entro i tre mesi successivi alla pubblicazione ufficiale di detti atti.
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urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-1

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