ConvenzioneParte I

Art. 3

In vigore dal 20 ott 1961
Al principio previsto dall' circa la legislazione applicabile sono stabilite le seguenti eccezioni: a) le persone residenti abitualmente in uno dei due Paesi e dipendenti da un'impresa che ha in tale Paese la sua sede, qualora siano inviate dalla stessa impresa nell'altro Paese, continuano ad essere sottoposte alla legislazione del primo Paese durante i primi dodici mesi di permanenza nell'altro Paese. Nel caso in cui la durata dell'occupazione si prolungasse oltre i dodici mesi, la legislazione del Paese di residenza abituale potrà continuare ad essere applicata a dette persone col consenso dell'autorità amministrativa suprema dell'altro Paese; b) il personale viaggiante addetto ad imprese di trasporto ferroviario o stradale, che svolge la sua attività in entrambi i Paesi, è sottoposta alla legislazione del Paese ove ha sede l'impresa; tuttavia, qualora detto personale risieda nell'altro Paese, esso è sottoposto alla legislazione di tale Paese; c) il personale viaggiante addetto a imprese di trasporto aereo che svolgono la loro attività in entrambi i Paesi è sottoposto alla legislazione del Paese ove ha sede l'impresa; tuttavia qualora detto personale risieda nell'altro Paese e sia cittadino di tale Paese, esso è sottoposto alla legislazione del Paese stesso. La legislazione del Paese ove ha sede l'impresa si applica, anche senza tener conto della cittadinanza, ad altro personale addetto a tali imprese, inviato nell'altro Paese per lavoro temporaneo; d) i membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Paesi sono sottoposti alle disposizioni del Paese al quale la nave appartiene; tuttavia le persone assunte dalla nave battente bandiera di uno dei due Paesi per lavori di carico e scarico, riparazioni o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposte alla legislazione del Paese al quale appartiene il porto; e) gli agenti diplomatici o consolari di carriera e gli impiegati appartenenti al ruolo delle cancellerie sono sottoposti alla legislazione del Paese da cui sono inviati. Ciò vale anche per altro personale delle rappresentanze diplomatiche o consolari inviato di uno dei due Paesi nell'altro. Le altre persone occupate in uno dei due Paesi in una rappresentanza diplomatica o consolare dell'altro Paese o addette al servizio personale di agenti ed impiegati di dette rappresentanze sono sottoposte alla legislazione del Paese in cui sono occupate. Tali persone, come pure il personale indicate nel secondo periodo, possono tuttavia chiedere l'applicazione della legislazione dell'altro Paese per uno o più rami della sicurezza sociale enumerati nell'; al riguardo sarà tenuto conto il massimo possibile dei desideri espressi dall'interessato. Detta richiesta deve essere presentata entro tre mesi dall'inizio dell'occupazione o, se trattasi di personale già occupato alla data d'entrata in vigore della presente Convenzione, entro tre mesi da tale data.
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urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-3

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