Convenzione›Parte II
Art. 5
In vigore dal 20 ott 1961
Il cittadino italiano ha diritto alle prestazioni di vecchiaia in base alla legislazione norvegese, alle stesse condizioni e nella stessa misura previste per i cittadini norvegesi, quando si tratti:
a) di persona che dopo il 16° anno di età abbia risieduto in
Norvegia complessivamente per almeno 5 anni consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazioni;
b) della vedova o del vedovo di una persona pensionata.
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Prourn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-5