ConvenzioneParte II

Art. 7

In vigore dal 20 ott 1961
Paragrafo 1 Il cittadino norvegese in Italia o il cittadino italiano in Norvegia che ancora non ha cominciato a percepire la pensione italiana dell'assicurazione per la invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti, e rispettivamente la pensione norvegese di vecchiaia, e che lascia il Paese, ha diritto al rimborso dei versamenti da lui effettuati nella rispettiva assicurazione, qualora dichiari che non intende ritornare nel Paese stesso. Questo diritto sussiste indipendentemente dalla durata del soggiorno o del periodo assicurativo ed anche dopo raggiunta l'età di pensionamento. Qualora l'interessato muoia dopo aver lasciato il Paese, ma prima dell'effettuazione del rimborso, il diritto al rimborso si trasmette ai superstiti che secondo la legge del rispettivo Paese avrebbero avuto diritto alla pensione. Una volta effettuato il rimborso non si potrà più far valere alcun diritto nei confronti della rispettiva assicurazione in base allo stesso periodo di soggiorno o di assicurazione, fatta salva la facoltà di cui al paragrafo 2. Le disposizioni complementari per l'applicazione del presente paragrafo saranno fissate in un accordo tra le supreme autorità amministrative dei due Paesi. Paragrafo 2 Qualora il cittadino italiano di cui al paragrafo 1 faccia ritorno in Norvegia, l'importo dei versamenti già rimborsatigli dovrà essere restituito all'assicurazione, oppure detratto dalle future prestazioni, e gli sarà riconosciuto il precedente periodo di soggiorno in Norvegia. Qualora il cittadino norvegese di cui al paragrafo 1 faccia ritorno in Italia, l'importo dei versamenti già rimborsatigli dovrà essere restituito all'assicurazione per ottenere il ripristino dei diritti maturati al momento in cui ha lasciato l'Italia. Le disposizioni complementari per l'applicazione del presente paragrafo saranno fissate in un accordo fra le supreme autorità amministrative dei due Paesi. Paragrafo 3 Il cittadino italiano di cui al paragrafo 1 ha la facoltà di versare l'importo rimborsatogli dall'assicurazione norvegese all'assicurazione italiana per la invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti, per ottenere o conservare i diritti alla pensione di questa assicurazione. Le supreme autorità amministrative italiane emaneranno le disposizioni per determinare le condizioni ed i limiti per il versamento di detto importo, e per l'acquisizione ed il mantenimento del diritto a pensione.
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urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-7

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