Convenzione
Art. 13
In vigore dal 20 ott 1961
Gli assegni per i figli sono corrisposti in Norvegia per i figli
che siano cittadini italiani o per i figli di padre o di madre che sia cittadino italiano, alle stesse condizioni e nella stessa misura prevista per i cittadini norvegesi, a condizione che detti figli siano residenti in Norvegia e che gli stessi o uno dei genitori siano stati residenti in Norvegia per almeno 6 mesi consecutivi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di prestazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-13