Convenzione›Parte III
Art. 18
In vigore dal 20 ott 1961
Paragrafo 1
Le autorità e gli enti competenti dei due Paesi si prestano
reciprocamente i loro buoni uffici, per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie legislazioni. Tale collaborazione non dà luogo a rifusione di spese, fatta eccezione di quelle che ciascuna autorità o ciascun ente incontra al di fuori della propria organizzazione tecnica e amministrativa.
Paragrafo 2
Le autorità e gli enti competenti dei due Paesi possono
corrispondere direttamente tra loro e con gli interessati. Essi possono anche, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Paese, valersi del tramite dalle autorità diplomatiche e consolari di tale Paese.
Paragrafo 3
Le autorità diplomatiche e consolari hanno la facoltà di
intervenire direttamente presso le autorità e gli enti competenti dell'altro Paese, allo scopo di raccogliere tutte le informazioni utili per la difesa degli interessi dei propri connazionali e di rappresentarli senza speciale mandato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-18