Convenzione
Art. 16
In vigore dal 20 ott 1961
Paragrafo 1
Per i cittadini italiani e norvegesi che si trasferiscono da uno
dei due Paesi nell'altro e che, posteriormente al loro arrivo in questo Paese, siano stati sottoposti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, si tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti e delle prestazioni percepite nel primo Paese nello stesso ramo di assicurazione, secondo le modalità che saranno concordate dalle supreme autorità amministrative dei due Paesi.
Paragrafo 2
Per le prestazioni previste dalla legislazione norvegese a favore di persone che seguano corsi di perfezionamento o di riqualificazione, che impiantino una nuova azienda e dei marittimi disoccupati durante la permanenza in porti fuori del territorio norvegese, la disposizione del paragrafo precedente non è applicabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-16