Convenzione›Parte III
Art. 22
In vigore dal 20 ott 1961
Le istanze e i ricorsi che gli interessati devono presentare, entro
un termine stabilito, ad un'autorità o ad un ente competente di uno dei due Paesi, sono considerati ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, a una autorità o ad un ente corrispondente dell'altro Paese. In tal caso, questa autorità o ente deve, senza ritardo, trasmettere dette istanze o ricorsi alla autorità o all'ente competente del primo Paese.
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Prourn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-22