Convenzione›Parte III
Art. 24
In vigore dal 20 ott 1961
I pagamenti di somme in applicazione della presente Convenzione
sono effettuati nella valuta del Paese debitore con efficacia liberatoria.
Nel caso in cui siano emanate, in uno dei due Paesi, disposizioni che restringano lo scambio delle valute, i governi dei due Paesi adotteranno immediatamente, di comune accordo, le misure necessarie per assicurare conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall'altra.
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Prourn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-24