ConvenzioneParte III

Art. 28

In vigore dal 20 ott 1961
Paragrafo 1 Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore e tuttora in corso, senza tener conto di precedenti decisioni nei singoli casi. Paragrafo 2 Nell'applicazione della presente Convenzione si terrà conto anche dei periodi di residenza, di assicurazione e di contribuzione compiuti prima della sua entrata in vigore. Paragrafo 3 Nei casi previsti dal paragrafo 1 il diritto a prestazioni decorre dalla data di entrata in vigore della Convenzione, se la domanda è presentata entro un anno da tale data. Se la domanda è presentata oltre i termini predetti, la prestazione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-28

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo