Convenzione›Parte III
Art. 28
In vigore dal 20 ott 1961
Paragrafo 1
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore e tuttora in corso, senza tener conto di precedenti decisioni nei singoli casi.
Paragrafo 2
Nell'applicazione della presente Convenzione si terrà conto anche dei periodi di residenza, di assicurazione e di contribuzione compiuti prima della sua entrata in vigore.
Paragrafo 3
Nei casi previsti dal paragrafo 1 il diritto a prestazioni decorre dalla data di entrata in vigore della Convenzione, se la domanda è presentata entro un anno da tale data. Se la domanda è presentata oltre i termini predetti, la prestazione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-28