Convenzione›Parte III
Art. 29
In vigore dal 20 ott 1961
Paragrafo 1
La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno salvo denuncia da parte di uno dei Paesi contraenti notificata, al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine.
Paragrafo 2
In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione
rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive previste dalle legislazioni dei due Paesi in ragione della nazionalità o della residenza all'estero degli interessati.
Paragrafo 3
Per quanto riguarda i diritti in corso di acquisizione derivanti
dai periodi di assicurazione o di residenza compiuti anteriormente alla data nella quale la presente Convenzione cesserà di essere in vigore, le disposizioni della presente Convenzione e degli accordi connessi rimarranno applicabili alle condizioni che dovranno essere previste da accordi complementari.
In fede di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.
Fatto a Roma il 12 giugno 1959 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua norvegese i cui testi fanno egualmente fede.
Per la Repubblica italiana Per il Regno di Norvegia
DE MARTINO PREBENSEN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
Storico versioni
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