Convenzione›Parte III
Art. 27
In vigore dal 20 ott 1961
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Oslo. Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui ha luogo lo scambio delle ratifiche.
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Prourn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-27