Convenzione›Parte III
Art. 23
In vigore dal 20 ott 1961
Le comunicazioni che gli interessati indirizzano agli enti, alle
autorità e alle magistrature competenti di uno dei due Paesi, per l'applicazione della presente Convenzione, non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-23