ConvenzioneParte III

Art. 23

In vigore dal 20 ott 1961
Le comunicazioni che gli interessati indirizzano agli enti, alle autorità e alle magistrature competenti di uno dei due Paesi, per l'applicazione della presente Convenzione, non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Paese.
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urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-23

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