ConvenzioneParte III

Art. 25

In vigore dal 20 ott 1961
Le autorità amministrative supreme dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, tutte le divergenze che sorgeranno nell'applicazione della presente Convenzione. Nel caso in cui per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sarà decisa mediante una procedura arbitrale regolata da un accordo fra le autorità amministrative supreme dei due Paesi. L'organo arbitrale decide le controversie secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1961-07-01;991#art-c-25

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