Convenzione
Art. VI
In vigore dal 6 ago 1960
Articolo VI
In deroga alle disposizioni dell'articolo IV della presente
Convenzione, i benefici derivanti dall'esercizio di navi o di aeronavi sono tassabili soltanto nello Stato in cui si trova la sede centrale effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea, a condizione che le navi o le aeronavi battano bandiera o posseggano la nazionalità del detto Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-vi