Convenzione

Art. VI

In vigore dal 6 ago 1960
Articolo VI In deroga alle disposizioni dell'articolo IV della presente Convenzione, i benefici derivanti dall'esercizio di navi o di aeronavi sono tassabili soltanto nello Stato in cui si trova la sede centrale effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea, a condizione che le navi o le aeronavi battano bandiera o posseggano la nazionalità del detto Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-vi

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo