Convenzione

Art. VIII

In vigore dal 6 ago 1960
Articolo VIII Par. 1. Gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di ogni altra forma di prestito, dei depositi, dei conti di deposito e di ogni altro credito sono tassabili nello Stato in cui il debitore ha il domicilio fiscale. Par. 2. Se il debitore possiede nei due Stati stabili organizzazioni ai sensi dell'art. IV della presente Convenzione e se una di queste organizzazioni, nel quadro della, propria attività, contragga un debito o riceva un deposito, l'imposta è percepita dallo Stato sul territorio del quale è situata questa organizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-viii

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