Convenzione

Art. X

In vigore dal 6 ago 1960
Articolo X Par. 1. I benefici ricavati da una persona avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati nell'esercizio di una professione liberale non sono tassabili nell'altro Stato, a meno che essa non eserciti la sua professione in questo Stato per mezzo di una organizzazione stabile ivi situata. In tal caso, quest'altro Stato non può prelevare l'imposta che sui benefici attribuibili alla detta organizzazione stabile. Par. 2. Le autorità competenti dei due Stati potranno, di comune accordo, fissare delle norme per la ripartizione dei benefici sopra indicati.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-x

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