Convenzione
Art. XIV
In vigore dal 6 ago 1960
Articolo XIV
Par. 1. Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe, nonché
le pensioni e le rendite, corrisposti, sia da uno dei due Stati o da una sua suddivisione politica, sia da enti o da istituti pubblici del detto Stato, a persone fisiche che abbiano il domicilio fiscale nell'altro Stato e non siano cittadini del detto altro Stato, non sono tassabili in quest'ultimo Stato.
Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle
remunerazioni, pensioni e rendite relative ai servizi resi in rapporto a transazioni industriali e commerciali effettuate da uno dei due Stati nell'altro Stato.
Par. 2. Le pensioni e le rendite private, la cui fonte si trova in uno dei due Stati e che sono corrisposte a persone fisiche che abbiano il domicilio fiscale nell'altro Stato, non sono tassabili nel primo Stato.
Par. 3. Nel presente articolo, il termine "pensione" designa i
versamenti periodici effettuati in consegnenza di servizi resi, di danni alla persona, subiti, di vecchiaia, infermità o invalidità.
Par. 4. Nel presente articolo, il termine "rendita" designa una
somma fissa pagabile periodicamente a date stabilite, durante la vita o per un numero fisso di anni, in virtù di un obbligo di effettuare dei versamenti in contropartita di una somma adeguata integralmente versata in denaro o in valori equivalenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-xiv