Convenzione

Art. XV

In vigore dal 6 ago 1960
Articolo XV Par. 1. Le remunerazioni corrisposte ad un amministratore, a membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società che abbia il domicilio fiscale in uno dei due Stati o ad una persona che eserciti funzioni analoghe presso una tale società, sono tassabili nel detto Stato. Par. 2. Per l'applicazione del Par. 1 del presente articolo il termine "remunerazioni" non comprende le remunerazioni corrisposte ad un amministratore in relazione ad un contratto di lavoro con la società.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-xv

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