Convenzione
Art. XX
In vigore dal 6 ago 1960
Articolo XX
Il contribuente il quale dimostri che i provvedimenti delle
autorità fiscali dei due Stati gli fanno subire una doppia imposizione, contraria alle disposizioni della presente Convenzione, ha il diritto di presentare un reclamo allo Stato di cui è cittadino, o, se non è cittadino di nessuno dei due Stati, allo Stato nel quale ha il domicilio fiscale. Se il reclamo è riconosciuto fondato, la autorità competente di questo Stato cercherà di intendersi con l'autorità competente dell'altro Stato allo scopo di evitare in maniera equa la doppia imposizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-xx