Convenzione

Art. XXV

In vigore dal 6 ago 1960
Articolo XXV Par. 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma al più presto possibile. Par. 2. Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica restando inteso che sarà applicata: a) alle imposte percepite per via di ritenuta alla fonte sui redditi pagabili dal 1 gennaio 1954; b) alle altre imposte applicate per l'anno 1954.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-xxv

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