Convenzione
Art. XXV
In vigore dal 6 ago 1960
Articolo XXV
Par. 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Roma al più presto possibile.
Par. 2. Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli
strumenti di ratifica restando inteso che sarà applicata:
a) alle imposte percepite per via di ritenuta alla fonte sui
redditi pagabili dal 1 gennaio 1954;
b) alle altre imposte applicate per l'anno 1954.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-xxv