Convenzione

Art. XXVI

In vigore dal 6 ago 1960
Articolo XXVI La presente Convenzione resterà in vigore per una durata indeterminata, ma ciascuna delle Alte Parti contraenti ha la facoltà di far pervenire all'altra Alta Parte contraente, per via diplomatica, prima del 30 giugno di ogni anno, ma non prima dell'anno 1958, un avviso scritto di denuncia; in questo caso, la presente Convenzione cesserà di avere effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della data dell'avviso di denuncia, restando inteso che i suoi effetti saranno limitati: a) alle imposte percepite per via di ritenuta alla fonte sui redditi pagabili dal 1 gennaio dell'anno seguente a quello nel quale la denuncia è fatta; b) alle altre imposte applicate per l'anno nel quale la denuncia è fatta. In fede di che i Plenipotenziari summenzionati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatta a L'Aja in doppio esemplare, in lingua italiana e in lingua olandese facendo i due testi ugualmente fede, il 24 gennaio 1957. Per il Regno dei Paesi Ba ssi: J. LUNS Per la Repubblica italiana: GIORGIO BENZONI Visto d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI
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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-xxvi

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