Convenzione
Art. XXVI
26 / 26In vigore dal 6 ago 1960
Articolo XXVI
La presente Convenzione resterà in vigore per una durata
indeterminata, ma ciascuna delle Alte Parti contraenti ha la facoltà di far pervenire all'altra Alta Parte contraente, per via diplomatica, prima del 30 giugno di ogni anno, ma non prima dell'anno 1958, un avviso scritto di denuncia; in questo caso, la presente Convenzione cesserà di avere effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della data dell'avviso di denuncia, restando inteso che i suoi effetti saranno limitati:
a) alle imposte percepite per via di ritenuta alla fonte sui
redditi pagabili dal 1 gennaio dell'anno seguente a quello nel quale la denuncia è fatta;
b) alle altre imposte applicate per l'anno nel quale la denuncia è fatta.
In fede di che i Plenipotenziari summenzionati hanno firmato la
presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatta a L'Aja in doppio esemplare, in lingua italiana e in lingua
olandese facendo i due testi ugualmente fede, il 24 gennaio 1957.
Per il Regno dei Paesi Ba
ssi:
J. LUNS
Per la Repubblica italiana:
GIORGIO BENZONI
Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI
Storico versioni
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