Art. 2

In vigore dal 6 ago 1960
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed allo scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo XXV della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 giugno 1960 GRONCHI TAMBRONI - SEGNI - SPATARO - TRABUCCHI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-rd-2

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