Convenzione

Art. XXIV

In vigore dal 6 ago 1960
Articolo XXIV Le autorità competenti dei due Stati possono intendersi per eliminare le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio non previste dalla presente Convenzione, nonché nel caso in cui l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione desse luogo a difficoltà o a dubbi.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-xxiv

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