Convenzione
Art. XIX
In vigore dal 6 ago 1960
Articolo XIX
Par. 1. Nonostante ogni altra disposizione della presente
Convenzione:
A) I Paesi Bassi, nel determinare l'imposta sul reddito delle
persone aventi il domicilio fiscale nei Paesi Bassi, potranno comprendere nella base di questa imposta ogni categoria di redditi tassabili in virtù della legislazione fiscale olandese. Tuttavia, i Paesi Bassi dedurranno dall'imposta così calcolata la quota di questa imposta che corrisponde al rapporto fra i cespiti di reddito tassabili in Italia, conformemente agli articoli III, IV, V, VII, Par. 2, secondo alinea, VIII, Par. 2, IX, Par. 1, X, XI, XIV, XV e XVI della presente Convenzione, e l'insieme dei redditi.
B) L'Italia, nel determinare l'imposta complementare sull'insieme
dei redditi delle persone fisiche aventi il domicilio fiscale in Italia, potrà comprendere nella base di questa imposta, ogni categoria di redditi tassabili in virtù della legislazione fiscale italiana. Tuttavia, l'Italia dedurrà dalla imposta così calcolata la quota di questa imposta che corrisponde al rapporto fra i cespiti di reddito tassabili nei Paesi Bassi, conformemente agli articoli III, IV, V, VII, Par. 2, secondo alinea, VIII, Par. 2, IX, Par. 1, X, XI, XIV, XV e XVI della presente Convenzione, e l'insieme dei redditi.
Par. 2. Le disposizioni del Par. 1 del presente articolo si
applicano, mutatis mutandis, alle imposte sul patrimonio, restando inteso che la deduzione ivi menzionata sarà calcolata in base al rapporto fra i cespiti patrimoniali tassabili, in virtù dell'articolo XVIII della presente Convenzione, nello Stato diverso da quello del domicilio fiscale del proprietario o dell'usufruttuario e l'insieme dei cespiti tassabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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