Convenzione
Art. XVII
In vigore dal 6 ago 1960
Articolo XVII
Gli studenti e gli apprendisti, che abbiano il domicilio fiscale in
uno dei due Stati e si rechino temporaneamente nell'altro Stato allo scopo esclusivamente di farvi i loro studi o di acquistarvi una formazione professionale o tecnica, non sono sottoposti ad alcuna tassazione in quest'ultimo Stato sui sussidi che ricevono dall'estero per il loro mantenimento e per i loro studi.
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-xvii