Convenzione
Art. XIII
In vigore dal 6 ago 1960
Articolo XIII
Le remunerazioni dei servizi personali resi sulle navi o sulle
aeronavi sono tassabili nello Stato in cui si trova la sede centrale effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-xiii