Convenzione
Art. XI
In vigore dal 6 ago 1960
Articolo XI
Le remunerazioni del lavoro dei prestatori d'opera, nonché le
remunerazioni dei servizi personali al di fuori dell'esercizio di una professione liberale, sono tassabili nello Stato sul cui territorio l'attività è esercitata, salvo le contrarie disposizioni contenute negli articoli dal XII al XVI incluso.
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