Convenzione

Art. IX

In vigore dal 6 ago 1960
Articolo IX Par. 1. I canoni (redevances-royalties) ed altri proventi ricavati in uno dei due Stati da una persona avente il domicilio fiscale nell'altro Stato a titolo di diritti di autore o in corrispettivo della concessione dell'uso di brevetti, disegni o modelli, processi o formule di carattere segreto, marchi di fabbrica o di commercio o di ogni altro diritto analogo (diversi da quelli previsti all'art. III della presente Convenzione) nonché per il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per il diritto di locazione di pellicole cinematografiche, sono tassabili nello Stato in cui il debitore ha il domicilio fiscale soltanto nel caso che detti redditi costituiscano, per l'avente diritto, redditi di una organizzazione stabile della sua impresa nel detto Stato. Par. 2. Nella eventualità e nella misura in cui i canoni (redevances-royalties) ed altri proventi eccedano il valore intrinseco e normale dei diritti per i quali sono corrisposti, la norma del Par. 1 del presente articolo non è applicabile. Par. 3. I principi del Par. 1 e 2 del presente articolo si applicano ugualmente ai profitti dell'alienazione del diritti medesimi.
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