Convenzione

Art. IV

In vigore dal 6 ago 1960
Articolo IV Par. 1. I benefici ricavati da una persona avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati dall'esercizio di una attività industriale, agricola, mineraria, commerciale, o di ogni altra natura analoga, non sono tassabili nell'altro Stato, a meno che essa non eserciti la sua attività in quest'altro Stato per mezzo di una organizzazione stabile ivi situata. In tal caso, quest'altro Stato non può prelevare l'imposta che sui benefici attribuibili alla detta organizzazione stabile. Par. 2. L'ammontare dei benefici menzionati al Par. 1, del presente articolo viene determinato dall'ammontare dei benefici che la organizzazione stabile avrebbe prodotto se fosse stata una impresa indipendente esercitante le stesse attività o attività similari, nelle stesse condizioni o in condizioni similari, e operante come un qualunque terzo con l'impresa di cui essa è una stabile organizzazione. Par. 3. Per determinare i benefici menzionati al Par. 2 del presente articolo, le operazioni di semplice acquisto di prodotti o di merci nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione non sono considerate come produttive di benefici, quando l'acquisto è destinato all'approvvigionamento degli stabilimenti di vendita o di trasformazione dell'impresa nell'altro Stato. Par. 4. Le autorità competenti dei due Stati potranno, di comune accordo, fissare delle norme per la ripartizione dei benefici sopra indicati.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-iv

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