Convenzione

Art. II

In vigore dal 5 nov 1960
Articolo II Par. 1. Per l'applicazione della presente Convenzione: a) Il termine "Paesi Bassi" designa soltanto la parte del Regno dei Paesi Bassi situata in Europa. b) Il termine "Italia" designa soltanto il territorio della Repubblica italiana in Europa. c) Il termine "persona" designa: 1) ogni persona fisica; 2) ogni persona giuridica; 3) ogni raggruppamento di persone fisiche che non abbia la personalità giuridica. d) I termini "persona avente il domicilio fiscale nei Paesi Bassi" e "persona avente il domicilio fiscale in Italia" designano: quanto alle persone fisiche, ogni persona fisica, che, per l'applicazione dell'imposta olandese, ha il domicilio fiscale nei Paesi Bassi e ogni persona fisica che, per l'applicazione della imposta italiana, ha il domicilio fiscale in Italia; quanto alle altre persone, ogni persona la cui sede sociale, nel senso del centro di direzione effettiva, si trova nei Paesi Bassi o in Italia. Se una persona fisica può essere considerata come avente il domicilio fiscale nei due Stati, essa sarà considerata, ai sensi della presente Convenzione, come avente il domicilio fiscale nello Stato nei cui rapporti le circostanze concernenti la sua situazione personale ed economica sono più importanti. Quando non è possibile determinare il domicilio fiscale in base a questa regola, la persona fisica sarà considerata come avente il domicilio fiscale nello Stato di cui essa ha la cittadinanza. Nel caso che essa abbia la cittadinanza dei due Stati o non abbia la cittadinanza di nessuno dei due Stati, le autorità competenti decideranno di volta in volta, di comune accordo. e) Il termine "stabile organizzazione" designa una succursale, un'officina od un'altra installazione permanente, nella quale si esercita, in tutto o in parte, l'attività della impresa. Nel caso che non esista una installazione permanente in uno dei due Stati, l'esecuzione di lavori in questo Stato sarà considerata come stabile organizzazione allorchè vi sia in questo Stato una direzione effettiva di tali lavori. Sono, in particolare, considerate come stabili organizzazioni le agenzie, quando l'agente è investito del potere generale di negoziare e concludere contratti per conto di una impresa ed esercita abitualmente questo potere, o quando l'agente esegue ordinariamente ordinazioni per conto di un'impresa a mezzo di uno stock di merci di cui egli dispone, o quando egli rappresenti esclusivamente una sola impresa. La semplice esistenza di un deposito di merci per facilitare le consegne e non per fini pubblicitari non costituisce una stabile organizzazione. Un'impresa di uno dei due Stati non è considerata come avente una stabile organizzazione nell'altro Stato unicamente perché mantiene relazioni di affari in quest'altro Stato per mezzo di un commissionario o mediatore che agisce abitualmente come tale nella condotta dei propri affari. Il fatto che un'impresa di uno dei due Stati abbia nell'altro Stato una installazione permanente, la cui attività si limita all'acquisto di prodotti o di merci destinati all'approvvigionamento dei propri stabilimenti di vendita o di trasformazione nel primo Stato, non basta, di per sè, a far considerare questa installazione come una stabile organizzazione dell'impresa. Il fatto che una società avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati abbia una filiale con domicilio fiscale nell'altro Stato o, non avendo il domicilio fiscale in questo Stato, vi eserciti un'attività commerciale, industriale o di ogni altra analoga, non basta di per sè,a far assimilare questa filiale ad una stabile organizzazione della, società madre. f) Il termine "autorità competente" designa, per quanto riguarda i Paesi Bassi, il Ministro delle finanze o il Direttore Generale degli affari fiscali, debitamente autorizzato, e, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle finanze. Par. 2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte dell'uno o dell'altro dei due Stati, ogni espressione non definita nella presente Convenzione, a meno che il contesto non esiga un'interpretazione differente, ha il significato che le è attribuito nella legislazione dello Stato interessato, relativamente alle imposte considerate nella presente Convenzione.

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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-ii

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