Convenzione

Art. I

In vigore dal 6 ago 1960
Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi, allo scopo di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere una Convenzione e hanno nominato a questo scopo i loro plenipotenziari, e cioè: Il Presidente della Repubblica italiana: Giorgio BENZONI, Ambasciatore d'Italia, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi: J. M. A. H. LUNS, Ministro degli Affari Esteri, i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenute le disposizioni seguenti: Articolo I Par. 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle imposte seguenti, in principale, maggiorazioni e addizionali, a favore dello Stato, delle province, dei comuni o di altre istituzioni pubbliche: A) Per i Paesi Bassi: 1) la contribuzione fondiaria (sul reddito dei fabbricati e dei terreni) (de grondbelasting (van de opbrengst van gebouwde en ongebouwde eigendommen; 2) l'imposta sui salari (de loonbelasting); 3) l'imposta sui commissari (de commissarissenbelasting); 4) l'imposta sui dividendi (de dividendbelasting); 5) l'imposta sul reddito delle società (de vennootschapsbelasting); 6) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (de inkomstenbelasting van natuurlijke personen); 7) l'imposta sul patrimonio (devermogensbelasting). B) Per l'Italia: 1) l'imposta sui redditi dei terreni; 2) l'imposta sui redditi dei fabbricati; 3) l'imposta sulla ricchezza mobile: a) categ. A: redditi di capitale; b) categ. B: redditi di capitale e lavoro; c) categ. C/1: redditi di lavoro indipendente; d) categ. C/2: redditi di lavoro dipendente; e) redditi agrari; 4) l'imposta complementare progressiva sul reddito globale. Par. 2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno a ogni altra imposta, ordinaria e straordinaria, sul reddito e sul patrimonio, che esiste o che sarà istituita nell'uno o nell'altro dei due Stati. Par. 3. Se modificazioni sensibili saranno apportate alla legislazione fiscale dell'uno o dell'altro dei due Stati, le autorità competenti dei detti Stati si consulteranno.
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