Convenzione
Art. I
In vigore dal 6 ago 1960
Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi, allo scopo di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI
animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere una Convenzione e hanno nominato a questo scopo i loro plenipotenziari, e cioè:
Il Presidente della Repubblica italiana:
Giorgio BENZONI, Ambasciatore d'Italia,
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:
J. M. A. H. LUNS, Ministro degli Affari Esteri,
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenute le disposizioni seguenti:
Articolo I
Par. 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano
alle imposte seguenti, in principale, maggiorazioni e addizionali, a favore dello Stato, delle province, dei comuni o di altre istituzioni pubbliche:
A) Per i Paesi Bassi:
1) la contribuzione fondiaria (sul reddito dei fabbricati e dei terreni) (de grondbelasting (van de opbrengst van gebouwde en ongebouwde eigendommen;
2) l'imposta sui salari (de loonbelasting);
3) l'imposta sui commissari (de commissarissenbelasting);
4) l'imposta sui dividendi (de dividendbelasting);
5) l'imposta sul reddito delle società (de
vennootschapsbelasting);
6) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (de
inkomstenbelasting van natuurlijke personen);
7) l'imposta sul patrimonio (devermogensbelasting).
B) Per l'Italia:
1) l'imposta sui redditi dei terreni;
2) l'imposta sui redditi dei fabbricati;
3) l'imposta sulla ricchezza mobile:
a) categ. A: redditi di capitale;
b) categ. B: redditi di capitale e lavoro;
c) categ. C/1: redditi di lavoro indipendente;
d) categ. C/2: redditi di lavoro dipendente;
e) redditi agrari;
4) l'imposta complementare progressiva sul reddito globale.
Par. 2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno
a ogni altra imposta, ordinaria e straordinaria, sul reddito e sul patrimonio, che esiste o che sarà istituita nell'uno o nell'altro dei due Stati.
Par. 3. Se modificazioni sensibili saranno apportate alla
legislazione fiscale dell'uno o dell'altro dei due Stati, le autorità competenti dei detti Stati si consulteranno.
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