Convenzione

Art. V

In vigore dal 6 ago 1960
Articolo V Se: a) una impresa di uno dei due Stati partecipa, direttamente o indirettamente alla direzione, alla gestione o al capitale di una impresa dell'altro Stato, o se b) le stesse persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, alla gestione o al capitale di una impresa in uno dei due Stati e di una impresa, nell'altro Stato, e se, nel uno o nell'altro caso, le condizioni stabilite o imposte nelle relazioni commerciali o finanziarie delle diverse imprese sono differenti da quelle che esisterebbero fra imprese indipendenti, i benefici che una delle imprese avrebbe normalmente ricavati, e che a causa di queste condizioni non sono stati così ricavati, saranno considerati, redditi di questa impresa e tassati in conseguenza.
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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-v

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