Convenzione
Art. XXI
In vigore dal 6 ago 1960
Articolo XXI
I cittadini di uno dei due Stati non saranno assoggettati
nell'altro Stato ad alcuna delle imposte menzionate all'articolo primo della presente Convenzione, nè ad alcuna condizione concernente la loro applicazione, più elevate o più onerose delle imposte o delle condizioni alle quali sono o potranno essere assoggettati i cittadini di quest'ultimo Stato, che si trovano nella stessa situazione. La stessa regola si applica alle imprese per quanto riguarda i benefici o il patrimonio attribuibili alle organizzazioni stabili che esse posseggono nell'altro Stato.
Nel presente articolo il termine "cittadino" designa:
a) per quanto concerne i Paesi Bassi:
1) ogni olandese, dovunque abbia il domicilio fiscale;
2) ogni suddito olandese che abbia il domicilio fiscale nei Paesi
Bassi;
3) ogni persona considerata nell'articolo II, Par. 1, lett. c, 2)
e 3), che sia stata costituita secondo il diritto olandese;
b) per quanto concerne l'Italia:
ogni cittadino italiano, dovunque abbia il domicilio fiscale, e ogni persona considerata nell'articolo II, Par. 1, lett. c, 2) e 3), che sia stata costituita secondo il diritto italiano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1960-06-18;704#art-c-xxi