Art. VI
Convenzione

Art. VI

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In vigore dal 6 ago 1960
Articolo VI In deroga alle disposizioni dell'articolo IV della presente Convenzione, i benefici derivanti dall'esercizio di navi o di aeronavi sono tassabili soltanto nello Stato in cui si trova la sede centrale effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea, a condizione che le navi o le aeronavi battano bandiera o posseggano la nazionalità del detto Stato.
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