Art. 11

Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari

In vigore dal 10 lug 1959
(Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari) Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nel numero 2) dell' sia subordinata alle seguenti altre condizioni: 1) che, trattandosi di omessa denunzia, il contribuente a carico del quale non sia stato ancora iniziato l'accertamento di ufficio, presenti la prescritta dichiarazione nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica; 2) che, trattandosi di infedele denuncia, il contribuente al quale non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio, completi, entro lo stesso termine, la dichiarazione presentata; 3) che, trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni, ovvero di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, il contribuente paghi i tributi o canoni o adempia alle prescritte operazioni o formalità nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica. Per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nei numeri 1), 2) e 3) dell' si applicano le disposizioni dello . Le dichiarazioni e le rettifiche di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, la multa o l'ammenda è ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per ogni infrazione qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine suddetto.
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Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari (Art. 11 Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.) — Testo vigente | Portale Normativo