Art. 13

Revoca dell'indulto

In vigore dal 10 lug 1959
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito riporti, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, altra condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale della durata non inferiore a mesi sei.
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urn:nir:stato:legge:1959-07-10;459#art-13

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