Art. 15

Termine di efficacia dei benefici

In vigore dal 10 lug 1959
Salvo quanto disposto dall', lettere a) ed e), il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958.
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urn:nir:stato:legge:1959-07-10;459#art-15

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