Art. 12
Obbligo di presentazione
In vigore dal 10 lug 1959
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i benefici dell'amnistia e dell'indulto preveduti dagli della presente legge non si applicano nei confronti di coloro, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione di un mandato o ordine di cattura ovvero di carcerazione, qualora non si presentino al giudice entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica.
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Prourn:nir:stato:legge:1959-07-10;459#art-12