Art. 7

Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

In vigore dal 10 lug 1959
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia: a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato; b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione; c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza previsti dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa; d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.
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urn:nir:stato:legge:1959-07-10;459#art-7

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