Art. 6

Amnistia per taluni reati contravvenzionali di omissione e condizione per la concessione

In vigore dal 10 lug 1959
Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti nell'articolo 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264; nell'art. 2626 del Codice civile e per gli altri reati contravvenzionali di omissione previsti da leggi penali e da leggi fiscali, a condizione che la denunzia, il deposito o la dichiarazione omessi vengano effettuati o vengano attuate le eventuali ottemperanze sostitutive, nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica, semprechè il termine stabilito per la denunzia, il deposito o la dichiarazione sia anteriore alla data di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1959-07-10;459#art-6

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