Art. 5
Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio
In vigore dal 10 lug 1959
(Indulto per reati in materia di dogane,
di imposte di fabbricazione e di monopolio)
Fuori dei casi preveduti dagli , il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:
1) nella misura noni superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel n. 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
2) nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantamila, per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
3) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, qualora risulti la insolvibilità del condannato, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o tributo evaso nei termini indicati nell' della presente legge.
L'indulto è esteso alle pene per i reati preveduti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti.
Storico versioni
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